Novità su fotovoltaico e certificati bianchi

Il Ddl concorrenza è legge dopo un iter parlamentare durato oltre due anni e mezzo, approvato dal Senato con il voto di fiducia (146 i sì e 113 i no). Ecco alcune novità nell’ambito dell’efficienza energetica, in particolare su impianti fotovoltaici da 1 a 3 kW e certificati bianchi.

Agli impianti fotovoltaici da 1 a 3 kW che a seguito di verifica risultino installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, sarà applicata una decurtazione del 30% della tariffa incentivante, anziché la sospensione totale dell'incentivo. Tale effetto decorre dalla data di decorrenza della convenzione, fermo restando, ove ne ricorra il caso, l'annullamento della maggiorazione per il cosiddetto made in Europe. Inoltre, nel testo è stato specificato che resta fermo il diritto di rivalsa del beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli installati. Per gli impianti sopra i 3 kW, con moduli non certificati, le sanzioni sono cambiate di recente grazie a una norma inserita nella cosiddetta Manovrina, cioè il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96.

Per quanto riguarda i Certificati Bianchi o Titoli di Efficienza Energetica (TEE), il nuovo capoverso 3-bis prevede che, nei casi in cui nell'ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di TEE di cui all'articolo 29 (in materia di certificati bianchi) o nell'ambito di attività di verifica, il GSE riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto, è disposto il rigetto dell'istanza di rendicontazione o l'annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli, secondo le modalità di cui al successivo comma 3-ter anch'esso di nuova introduzione.

Il capoverso 3-ter dispone poi che gli effetti del rigetto dell'istanza di rendicontazione, disposto a seguito dell'istruttoria, decorrano dall'inizio del periodo di rendicontazione oggetto della richiesta di verifica e certificazione dei risparmi. In ordine alla decorrenza, gli effetti dell'annullamento del provvedimento disposto a seguito di verifica decorrono dall'adozione del provvedimento di esito dell'attività di verifica. Nel testo è stato chiarito che per entrambe le fattispecie indicate sono fatte salve le rendicontazioni già approvate relative ai progetti medesimi; si prevede anche che le modalità di cui al primo periodo si applichino anche alle verifiche e alle istruttorie relative alle richieste di verifica e certificazione dei risparmi già concluse.

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