Regolamento 517-2014 Nuova FGAS, ora il GWP conta

Regolamento 517-2014 Nuova FGAS, ora il GWP conta

Il nuovo regolamento europeo 517/2014 del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati - cosiddetta “nuova fgas”- abroga a partire dal  gennaio 2015 il regolamento CE n 842/2006. 

Il regolamento riguarda le apparecchiature per la refrigerazione, il condizionamento aria e altre, che contengono gas fluorurato effetto serra. 

Tali gas danno un contributo di effetto serra  (GWP), espresso in kg di CO2 equivalente, in genere molto elevato se rilasciati in atmosfera. Ad esempio 1kg di R410A equivale a circa 2.100 kg di CO2 (2,1 ton CO2), che è la quantità di CO2 emessa da un’automobile che percorre 20.000km! 1kg di R404A equivale addirittura a circa 3.900 kg di CO2 (3,8 ton CO2).

Il regolamento impone quindi all’operatore (=proprietario, se non diversamente specificato) delle apparecchiature gli obblighi di effettuare controlli delle perdite, tenere un registro e rivolgersi a personale certificato per operazioni quali installazione, manutenzione, controlli e recupero gas.

Controlli e registro in base ton CO2 e non più in kg di gas

Per le limitazioni e gli obblighi si fa riferimento al contributo di effetto serra espresso in tonnellate di CO2 equivalente del gas contenuto e non più ai kg di gas, come mostrato nella tabella e nell’esempio seguenti.

Regolamento 517-2014 Nuova FGAS, ora il GWP conta - 1
Regolamento 517-2014 Nuova FGAS, ora il GWP conta - 2

Come si nota i nuovi limiti di quantità per controlli e registri, nel caso di gas con elevato GWP, si riducono notevolmente rispetto ai precedenti.


Secondo l'art. 6 comma 1 del regolamento 517/2014, la presenza del registro è necessaria per le apparecchiature per le quali sono necessari i controlli.


Cosa fare con il cliente?
I passi operativi da seguire per gli impianti che contengono gas fluorurato sono:
1. Verificare con il cliente se gli impianti rientrano nelle nuove disposizioni: 
  a. Gli impianti che contengono meno di 3kg di gas (o meno di 6kg se etichettati "ermeticamente sigillati") non necessitano di ulteriori verifiche di adeguamento alla nuova "fgas", ci si attiene alle precedenti disposizioni (quelle dell'842/2006) fino al 31 dicembre 2016.
  b. Gli impianti che contengono 3kg o più di gas (6kg o più se etichettati "ermeticamente sigillati") devono essere oggetto del calcolo del punto successivo
2. Convertire il contenuto di kg di gas in kg di CO2: 
  a. Se il gas è un monocomponente (ad esempio R134a, R32, ecc..), bisogna moltiplicare i kg di gas contenuto per il GWP riportato nell'allegato I del regolamento.
  b. Se il gas è una miscela (ad esempio R410A, R404A, ecc..) bisogna moltiplicare i kg di gas contenuto per il GWP calcolato secondo la formula dell'allegato IV del regolamento. Si può fare riferimento a valori di GWP forniti da altre fonti (app, riviste, siti internet, ecc.) purchè facciano sempre riferimento al regolamento 517/2014.
3. Annotare  il valore in ton CO2 sul registro di apparecchiatura
4. Controllare il valore ottenuto con i nuovi limiti mostrati nella tabella e verificare i nuovi obblighi.
 
Alcune precisazioni:
dal 1° gennaio 2015 l'acquisto di gas fluorurato effetto serra può essere fatto solo da persone dotate di certificazione fgas
per effetto del DPR 43/2012 tutt'ora vigente, la dichiarazione da inviare all'ISPRA rimane obbligatoria per gli contenenti almeno 3kg di gas fluorurato effetto serra, indipendentemente dal valore in kg CO2 equivalente.

Link utili:
Portale FGAS
Ministero Ambiente sezione CLIMA